Giurisdizioni superiori · Ricorso per cassazione
Ricorso in Cassazione civile: quando è davvero possibile e perché non è un terzo grado di merito
Cosa si può portare davanti alla Corte di cassazione, con quali forme e entro quali termini, dopo la riforma Cartabia
Avv. Gianmichele Fadda · Avvocato, cassazionista
Studio Legale Avv. Gianmichele Fadda · Foro di Roma
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In sintesi
Il ricorso per cassazione in materia civile non è, in questo senso, un terzo grado di giudizio sul merito della causa. La Corte di cassazione ha la funzione di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge (art. 65 dell'ordinamento giudiziario), e il ricorso è ammesso per i motivi elencati dall'art. 360 c.p.c.: giurisdizione, competenza, violazione o falsa applicazione di norme di diritto, nullità della sentenza o del procedimento, omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Il ricorso si propone ordinariamente entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza; indipendentemente dalla notificazione non può proporsi dopo sei mesi dalla pubblicazione (artt. 325, 326 e 327 c.p.c.). Deve essere sottoscritto da un avvocato iscritto nell'apposito albo e munito di procura speciale, e contenere a pena di inammissibilità gli elementi indicati dall'art. 366 c.p.c. Il procedimento è stato riformato dal D.Lgs. 149/2022 (la riforma Cartabia), che per i ricorsi notificati dal 1° gennaio 2023 ha ridisegnato il procedimento di decisione.
Che cosa fa la Corte di cassazione
Quanto segue riguarda il ricorso ordinario per cassazione in materia civile. Restano fuori il giudizio penale, il contenzioso tributario e amministrativo, e i ricorsi contro le decisioni del giudice amministrativo o di un giudice speciale per motivi di giurisdizione (art. 362 c.p.c.).
L'art. 65 dell'ordinamento giudiziario (R.D. 12/1941) assegna alla Corte suprema di cassazione, quale organo supremo della giustizia, il compito di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale e il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni. Sul piano costituzionale, l'art. 111, settimo comma, della Costituzione stabilisce che contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge.
Da questa funzione discende la differenza rispetto ai gradi di merito. In Cassazione non si porta nulla di nuovo: l'art. 372 c.p.c. non ammette il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso.
Quando il ricorso è ammesso
L'art. 360, primo comma, c.p.c. consente di impugnare con ricorso per cassazione le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado per cinque motivi:
1) motivi attinenti alla giurisdizione; 2) violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza; 3) violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro; 4) nullità della sentenza o del procedimento; 5) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
L'omesso esame di un fatto decisivo
Il numero 5 ha la formulazione introdotta dall'art. 54 del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla L. 134/2012. Prima di quella riforma faceva riferimento anche all'insufficienza e alla contraddittorietà della motivazione, che oggi non sono più menzionate. La norma riguarda l'omesso esame di un fatto che risulti decisivo e che sia stato oggetto di discussione tra le parti.
La «doppia conforme» e le altre regole sui motivi
Quando la pronuncia d'appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisione impugnata, il ricorso può essere proposto esclusivamente per i motivi indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 del primo comma, quindi non per l'omesso esame di un fatto. La disposizione non si applica alle cause di cui all'art. 70, primo comma, c.p.c. (art. 360, quarto comma).
Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio; il ricorso contro tali sentenze può essere proposto, senza necessità di riserva, quando sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio (art. 360, terzo comma). Contro le sentenze non definitive il ricorso può essere differito se la parte soccombente ne fa riserva a pena di decadenza (art. 361 c.p.c.).
Il ricorso senza passare dall'appello
Può essere impugnata con ricorso per cassazione anche una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; in questo caso l'impugnazione può proporsi soltanto per il motivo di violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, secondo comma).
Quando il ricorso è inammissibile
Oltre ai casi in cui mancano i requisiti formali, l'art. 360-bis c.p.c. prevede che il ricorso sia inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa, e quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo.
Chi può proporlo e che cosa deve contenere
Il ricorso è diretto alla Corte e sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da un avvocato iscritto nell'apposito albo, munito di procura speciale (art. 365 c.p.c.): si tratta dell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, previsto dall'art. 22 della L. 247/2012.
L'art. 366 c.p.c. elenca ciò che il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità: l'indicazione delle parti; l'indicazione della sentenza impugnata; la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali all'illustrazione dei motivi; la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano; l'indicazione della procura, se conferita con atto separato, e del decreto in caso di gratuito patrocinio; la specifica indicazione, per ciascun motivo, degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda, con l'illustrazione del loro contenuto rilevante. Il D.Lgs. 149/2022 ha riformulato i numeri 3, 4 e 6 dell'art. 366: sono i requisiti che la giurisprudenza riassume nel principio di autosufficienza.
Il ricorso è depositato, a pena di improcedibilità, nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto, insieme agli atti indicati dall'art. 369 c.p.c., fra cui la copia autentica della sentenza impugnata, con la relazione di notificazione se questa è avvenuta, e gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda. Chi resiste può depositare il controricorso entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso (art. 370 c.p.c.); il ricorso incidentale si propone con lo stesso atto (art. 371 c.p.c.).
I termini per proporre il ricorso
Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di sessanta giorni (art. 325 c.p.c.). I termini sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza (art. 326 c.p.c.). Indipendentemente dalla notificazione, il ricorso per cassazione non può proporsi dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (art. 327 c.p.c.).
Come decide la Corte dopo la riforma Cartabia
Le norme del giudizio di cassazione riformate dal D.Lgs. 149/2022 si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023 (art. 35 D.Lgs. 149/2022, come modificato dalla L. 197/2022). Per un ricorso notificato oggi vale quindi il regime riformato.
La Corte pronuncia in pubblica udienza quando la questione di diritto è di particolare rilevanza; pronuncia invece con ordinanza in camera di consiglio, fra gli altri casi, quando riconosce di dover dichiarare l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso (art. 375 c.p.c.). Nel procedimento in camera di consiglio la Corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti: le parti possono depositare sintetiche memorie illustrative non oltre dieci giorni prima dell'adunanza (art. 380-bis.1 c.p.c.).
La proposta di definizione accelerata
Se non è stata ancora fissata la data della decisione, il presidente della sezione o un consigliere da questo delegato può formulare una sintetica proposta di definizione del giudizio, quando ravvisa l'inammissibilità, l'improcedibilità o la manifesta infondatezza del ricorso. La proposta è comunicata ai difensori. Entro quaranta giorni dalla comunicazione la parte ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore, può chiedere la decisione; in mancanza, il ricorso si intende rinunciato (art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.Lgs. 164/2024 e vigente dal 26 novembre 2024).
Se la parte chiede la decisione e la Corte definisce il giudizio in conformità alla proposta, si applicano il terzo e il quarto comma dell'art. 96 c.p.c.: il giudice può condannare la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte e condanna altresì la parte al pagamento di una somma non inferiore a 500 e non superiore a 5.000 euro a favore della cassa delle ammende.
Una figura diversa: il rinvio pregiudiziale
Non va confuso con il ricorso il rinvio pregiudiziale dell'art. 363-bis c.p.c.: è il giudice di merito, non la parte, che può rimettere alla Corte una questione esclusivamente di diritto, a determinate condizioni, sospendendo il procedimento.
Dopo la decisione
Quando accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli indicati dall'art. 382 c.p.c., la Corte cassa la sentenza e rinvia la causa ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata (art. 383 c.p.c.). Per il ricorso proposto contro una sentenza di primo grado, secondo l'art. 360, secondo comma, il rinvio può essere disposto al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull'appello (art. 383, secondo comma).
Il contributo unificato
Il contributo unificato è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione (art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002). Quando l'impugnazione è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13, comma 1-quater). Questa disposizione non si applica quando il ricorso è dichiarato estinto ai sensi dell'art. 380-bis, secondo comma, ultimo periodo, c.p.c. (art. 13, comma 1-quater.1).
Termini e scadenze
60 giorni: termine per proporre il ricorso, dalla notificazione della sentenza (artt. 325 e 326 c.p.c.). · 6 mesi: limite per proporre il ricorso indipendentemente dalla notificazione, dalla pubblicazione della sentenza (art. 327 c.p.c.). · 20 giorni: deposito del ricorso dall'ultima notificazione alle parti, a pena di improcedibilità (art. 369 c.p.c.). · 40 giorni: deposito del controricorso dalla notificazione del ricorso (art. 370 c.p.c.). · 40 giorni: dalla comunicazione della proposta di definizione, per chiedere la decisione (art. 380-bis c.p.c.).
Domande frequenti
La Corte di cassazione può riesaminare i fatti della causa?
Il ricorso non è un terzo grado di merito. È ammesso per i motivi elencati dall'art. 360 c.p.c., e in Cassazione non si possono depositare atti e documenti non prodotti nei gradi precedenti, salvo quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso (art. 372 c.p.c.). Il numero 5 dell'art. 360 riguarda l'omesso esame di un fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti.
Entro quanto tempo si propone il ricorso per cassazione?
Entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza (artt. 325 e 326 c.p.c.). Indipendentemente dalla notificazione, il ricorso non può proporsi dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (art. 327 c.p.c.).
Si può ricorrere in Cassazione senza passare dall'appello?
Sì, se la sentenza del tribunale è appellabile e le parti sono d'accordo per omettere l'appello: in questo caso il ricorso può essere proposto per il solo motivo di violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, secondo comma, c.p.c.).
Chi può sottoscrivere il ricorso?
Un avvocato iscritto nell'apposito albo, munito di procura speciale: la sottoscrizione è prevista a pena di inammissibilità (art. 365 c.p.c.).
Che cos'è la proposta di definizione accelerata?
È una sintetica proposta che, se non è stata ancora fissata la data della decisione, può essere formulata quando la Corte ravvisa l'inammissibilità, l'improcedibilità o la manifesta infondatezza del ricorso. La parte ricorrente ha quaranta giorni per chiedere la decisione; in mancanza, il ricorso si intende rinunciato (art. 380-bis c.p.c.).
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Riferimenti
- Costituzione, art. 111 (ricorso in Cassazione per violazione di legge)
- Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario), art. 65
- Codice di procedura civile, artt. 70, 96, 325, 326, 327, 360, 360-bis, 361, 362, 363-bis, 365, 366, 369, 370, 371, 372, 375, 380-bis, 380-bis.1, 382, 383 (giudizio di cassazione)
- L. 247/2012 (ordinamento della professione forense), art. 22 (albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori)
- Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito con modificazioni dalla L. 134/2012 (motivo di ricorso dell'art. 360, n. 5)
- Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, art. 35 (disciplina transitoria della riforma del processo civile), come modificato dalla L. 197/2022
- Decreto legislativo 31 ottobre 2024, n. 164, art. 3 (correttivo della riforma del processo civile)
- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 (contributo unificato)
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