Contributo scientifico
I «Super interessi» secondo le Sezioni Unite
Possibile violazione dell'art. 1282 c.c.?
Avv. Gianmichele Fadda · Avvocato, cassazionista
Studio Legale Avv. Gianmichele Fadda · Foro di Roma
Pubblicato il
Riferimento bibliografico
Gianmichele Fadda, I «Super interessi» secondo le Sezioni Unite. Possibile violazione dell'Art. 1282 C.C.?, in La Previdenza Forense, n. 2/2025 (maggio-agosto), pp. 42-48, rubrica «Previdenza».
Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, a revisione scientifica. La rivista è compresa nell'elenco ANVUR delle riviste scientifiche di Area 12.
In breve
Con la sentenza n. 12449 del 7 maggio 2024 le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno stabilito che il saggio maggiorato di interessi previsto dall'art. 1284, comma 4, del codice civile — impropriamente denominati «super interessi» — non consegue automaticamente alla condanna al pagamento degli «interessi legali», ma presuppone una specifica indicazione del giudice a seguito di espressa domanda della parte. Il contributo prende posizione critica su quell'arresto.
Il problema
L'art. 1284, comma 4, del codice civile è stato introdotto con l'art. 17 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con la legge 10 novembre 2014, n. 162, entrata in vigore l'11 novembre 2014. Ai sensi dell'art. 17, comma 2, del medesimo decreto, la nuova disciplina si applica ai procedimenti iniziati a decorrere dall'11 dicembre 2014. La norma prevede che, se le parti non hanno determinato la misura degli interessi, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali sia quello stabilito dalla legislazione speciale sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali: un tasso sensibilmente più alto di quello previsto al comma 1 dell'art. 1284 del codice civile.
La finalità è dichiarata dalla rubrica stessa della disposizione che la introdusse, «Misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti»: contenere gli effetti della durata dei processi civili, togliendo al debitore la convenienza a resistere e a guadagnare tempo.
Da qui la questione: quando una sentenza condanna al pagamento degli «interessi legali» senza aggiungere altro, quale saggio si applica per il periodo successivo alla domanda giudiziale?
La decisione delle Sezioni Unite
Le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto:
Ove il giudice disponga il pagamento degli "interessi legali" senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
La tesi del contributo
L'Autore osserva che questa impostazione entra in tensione con una norma che le Sezioni Unite non prendono in considerazione: l'art. 1282 c.c., secondo cui i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto.
Da questa premessa muovono alcuni passaggi. Gli interessi del quarto comma restano interessi legali: sono previsti dalla legge, nella stessa disposizione del codice dedicata a stabilirne la misura, e tale misura è determinata mediante un rinvio ad altra norma, non da una valutazione del giudice. Il rapporto di specialità tra primo e quarto comma è affermato dalla sentenza senza che ne siano indicati gli indici; la relazione da genere a specie si coglie semmai tra interessi legali e interessi convenzionali, che si escludono a vicenda. L'onere di ottenere l'espressa indicazione del saggio da applicare finisce sulla parte sbagliata: se un tasso è stabilito dalla legge, è chi ha interesse a escluderne l'applicazione, perché ha pattuito un tasso convenzionale, a doverlo eccepire. Infine, la formula «interessi legali» era pacifica nella prassi anche dopo la novella del 2014, ed è l'arresto del 2024 a renderla necessaria.
Le ricadute pratiche
Chi ha ottenuto una sentenza di condanna che parla genericamente di «interessi legali dalla domanda al soddisfo» si trova, in sede esecutiva, a poter pretendere il solo saggio ordinario. Per ottenere di più avrebbe dovuto formulare la domanda in un certo modo e, in mancanza di statuizione espressa, impugnare una sentenza che pure gli ha dato ragione. Restano inoltre privi di tutela i titoli divenuti definitivi prima della pronuncia del 2024, quando quella formula era prassi corrente.
Il paradosso è che una norma nata per scoraggiare le condotte dilatorie del debitore rischia, per questa via, di favorirlo.
Gli sviluppi successivi
Il contributo dà conto delle pronunce immediatamente successive: Cass. civ., Sez. III, ordinanza 11 febbraio 2025, n. 3499, secondo cui la condanna agli interessi maggiorati va chiesta espressamente e dichiarata in sentenza, con onere di impugnazione in mancanza di statuizione; e Cass. civ., Sez. III, ordinanza 18 aprile 2025, n. 10267, in tema di decorrenza.
La conclusione è che l'arresto ha caricato parti e giudici di oneri di forma destinati a produrre nuovo contenzioso, e che per questa via si è inciso sul combinato disposto degli artt. 1282 e 1284 c.c., in base ai quali gli interessi legali si producono ope legis e non ope iudicis, con la conseguenza di introdurre un overruling processuale senza dichiararlo.
Il riassunto che precede è una presentazione redazionale curata per il sito dello Studio; fa fede il testo pubblicato sulla rivista.
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